Appeal dismissed for lack of specific grounds; court upheld conviction despite differing crime motivations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds for review. The appellant argued against the conviction, but the court found the appeal arguments did not match the specific reasoning in the lower court's decision regarding the distinct motivations for the crimes. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal must be specific and refer to the exact grounds of the contested decision; generic arguments or those not matching the lower court's specific reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORIA STEFANO nato a NAPOLI il 14/07/1983 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto l'argomento proposto non è conferente con la motivazione del provvedimento impugnato che, pur dando atto della commissione dei reati di omicidio in contesto di crimine organizzato, ha ritenuto che gli stessi siano avvenuti per dinamiche contingenti diverse (uno per controllo traffico droga, l'altro per epurazioni interne al gruppo), mentre, quanto alla continuazione con il reato associativo, la motivazione del provvedimento impugnato è conforme alla consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430;
Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2