Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27261/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic defense rights claim without specific legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27261/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that a co-defendant's lack of defense rights should invalidate the enforceable title against him, but the court rejected this. The court held that such a claim is inadmissible because it relies on generic arguments without illustrating why the co-defendant's rights specifically impact the appellant's liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic arguments lacking specific legal reasoning, particularly when the alleged violation of a co-defendant's rights does not directly demonstrate its impact on the appellant's enforceable title.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic legal arguments co-defendant defense rights enforceable title impact procedural costs award motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione della cancellazione legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACQUARO FRANCESCO nato a BENEVENTO il 13/11/1958 avverso l'ordinanza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge, perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto che le sostengono, in quanto non si illustra adeguatamente perché l'argomento introdotto in ricorso (il mancato rispetto del diritto di difesa di un coimputato) sia idoneo ad incidere sul titolo esecutivo nei confronti del ricorrente, non essendo sufficiente il mero riferimento alla circostanza che i fatti contestati li coinvolgano insieme; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.