Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges sentencing rather than plea voluntariness or legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence by arguing the judge failed to evaluate potential acquittal conditions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits cassation appeals to issues regarding the voluntariness of the plea, the lack of correlation between the request and the sentence, legal misclassification, or sentencing illegality, excluding challenges to the assessment of acquittal conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they contest the evaluation of acquittal conditions rather than addressing the voluntariness of the plea, correlation of requests, legal qualification, or sentencing legality.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZONNI PIERO nato a BARI il 01/02/1975 avverso la sentenza del 06/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta la mancata valutazione di eventuali condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 202