Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27259/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27259/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Massimo Palmisano inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found that the arguments relied on mere factual complaints regarding the existence of criminal intent and the impossibility of reporting ammunition, which lack legal merit in a finality proceeding. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the strict requirements for admissibility under Italian law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, co. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints or devoid of legal grounds are inadmissible in finality proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere factual complaints lack of legal grounds finality proceeding procedural costs porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi abuso di materiali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, co. 1, lett. b) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMISANO MASSIMO nato a OSTUNI il 27/07/1979 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (con riferimento al primo motivo sulla esistenza o meno del dolo del reato) o del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano (con riferimento al secondo motivo sulla impossibilità di denuncia delle cartucce per mancata contezza del possesso delle stesse); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.