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Ordinanza — n. 27258/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity regarding the inadmissibility ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27258/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance decision that had dismissed their appeal solely on grounds of tardiness, rather than addressing the merits. The court ruled that the appeal lacked the required specificity because it did not target the inadmissibility ruling itself, which is not a judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal against a ruling of inadmissibility must specifically target that ruling; a generic appeal against the underlying decision is inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissibility ruling appeal tardiness merits judgment procedural costs censure tardive opposizione tardiva censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIANO DANIELE nato a REGGIO CALABRIA il 06/01/1975 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non è conferente con il provvedimento impugnato, che non è una sentenza sul merito del giudizio ma una pronuncia di inammissibilità dell'appello per tardività; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.