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Ordinanza — n. 27257/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity; generic and irrelevant grounds rejected by Italian Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27257/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible due to a failure to meet the statutory requirement of specific grounds for appeal. The appellant's first argument was deemed too generic regarding non-punishment, while the second introduced irrelevant facts about the defendant's modus operandi that did not match the charged offense. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 596 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal must contain specific grounds addressing the contested judgment; generic arguments or those unrelated to the charged offense render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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specificity of appeal grounds inadmissible criminal appeal generic appeal arguments irrelevant facts in appeal non-punishment defense procedural costs order Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 596 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCOLINO ANTONIO nato a NAPOLI il 05/08/1978 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che il primo motivo, formulato in termini generici, non prende posizione sulla motivazione della sentenza impugnata in punto di mancata concessione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen, ed il secondo motivo introduce elementi - modus operandi e rudimentalità dell'azione - che non sono conferenti con la imputazione, che è quella di violazione di un foglio di via obbligatorio, e quindi con il contenuto della sentenza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023