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Ordinanza — n. 27256/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding drug trafficking context.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27256/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's denial of a specific status based on drug trafficking context but failed to address this specific fact in their arguments. The court ruled that the appeal lacked the required specificity of grounds because it did not take a position on the drug trafficking context that motivated the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.lgs. 274 del 2000; An appeal is inadmissible if it lacks the specific requirement of identifying the grounds for the contested decision, as the appellant must explicitly address the factual basis upon which the lower court relied.

Parole chiave

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lack of specificity drug trafficking context inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende assenza di persecuzione permesso di promuovere un procedimento penale verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d.lgs. 274 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELRANI BELLJ nato il 10/05/1980 avverso la sentenza del 06/07/2022 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (atteso che il ricorso non prende posizione sulla circostanza che il ricorrente sia stato controllato in contesto di spaccio, che costituisce la motivazione della sentenza in punto di diniego della condizione di improcedibilità dell'art. 34 d.lgs. 274 del 2000); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.