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Ordinanza — n. 27255/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding drug trafficking context.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27255/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant failed to specify why the lower court's denial of the 'improcedibility' condition under Article 34 of D.Lgs. 274/2000 was incorrect, as the decision relied on the appellant's involvement in drug trafficking. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity of grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.lgs. 274 del 2000; An appeal against a judgment denying improcedibility is inadmissible if it fails to specify the grounds for challenging the factual or legal basis of the decision.

Parole chiave

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improcedibility condition drug trafficking context lack of specificity D.Lgs. 274/2000 inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d.lgs. 274 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARHANE YASSINE nato il 22/08/1990 avverso la sentenza del 06/07/2022 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (atteso che il ricorso non prende posizione sulla circostanza che il ricorrente sia stato controllato in contesto di spaccio, che costituisce la motivazione della sentenza in punto di diniego della condizione di improcedibilità dell'art. 34 d.lgs. 274 del 2000); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.