Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to address sentencing details.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the revocation of an expulsion decree and challenged the sentence's leniency, but the court found these arguments lacked the required specificity. The decision rests on the legal principle that appeals must cite specific grounds rather than making general assertions or ignoring facts already set out in the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds cited are not specific to the case or fail to address the factual and legal elements contained in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
NANZA sul ricorso proposto da: MBAYE MASSEMBA nato il 07/05/1961 avverso la sentenza del 19/04/2021 del GIUDICE DI PACE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria dell'avv. Michela Pentenè, che ripropone gli argomenti del ricorso presentato; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (la deduzione sulla necessità di disapplicare il decreto di espulsione è condotta in termini generali e senza riferimenti al caso specifico; la deduzione sulla mancata concessione della causa di improcedibilità della particolare tenuità non si confronta con quanto riportato in sentenza a pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.