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Ordinanza — n. 27253/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for containing mere factual complaints and lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27253/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's decision regarding the existence of intent and the granting of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because they constituted mere expressions of dissatisfaction without specific legal grounds suitable for a final review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be based on specific legal arguments rather than mere factual complaints or general dissatisfaction with the judgment's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints lack of specificity general mitigating circumstances Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena affezioni psichiche

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOLICS ERGYS nato il 10/12/1985 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (con riferimento alla esistenza o meno del dolo del reato) o del tutto privi di specificità (con riferimento alla motivazione in punto di concessione o meno delle attenuanti generiche); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.