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Ordinanza — n. 27252/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's already decided legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27252/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the admissibility of the appeal, but the court found the grounds were merely repetitive of criticisms already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the decision stands because the appellate arguments offered no new legal reasoning to overturn the first instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of criticisms already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the court of first instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Repetitive Arguments Merits Court Reasoning Procedural Costs Fine reiterazione di reati penali procedura di revisione penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULEJMANOVIC RENATO nato a BOLOGNA il 21/11/1973 avverso l'ordinanza del 22/07/2022 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria dell'avv. Nadia Saccoccio, che argomenta sulle ragioni dell'ammissibilità del ricorso presentato; Ritenuto che i motivi del ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3 della ordinanza sulla inesistenza degli indici di una programmazione essenziale dei reati successivi già al momento della prima volizione criminale ed esistenza, invece, degli indici di un sistema di vita caratterizzato dall'abitualità di tali comportamenti illeciti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 202