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Ordinanza — n. 27250/2023 — snpen Generato dall'IA

Fourth appeal on same request dismissed as inadmissible due to conflict with consolidated case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27250/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appellant's fourth appeal regarding the same request inadmissible. The appellant argued for a different outcome, but the court found this thesis contradicted established Supreme Court jurisprudence from December 2012. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; The fourth appeal on the same request is inadmissible when the appellant's thesis contradicts the consolidated case law of the Court of Cassation.

Parole chiave

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fourth appeal inadmissibility same request repetition consolidated case law contradictory thesis procedural costs fine reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, 4 dicembre 2012, n. 48760
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICO VITO nato a PALERMO il 19/04/1960 avverso l'ordinanza del 18/07/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si tratta del quarto ricorso avente ad oggetto la medesima istanza e la tesi sostenuta nel ricorso è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. 1, 4 dicembre 2012, n. 48760, resa in procedimento promosso dallo stesso odierno ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.