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Ordinanza — n. 27249/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on jurisdiction and statute of limitations grounds citing consolidated case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27249/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued regarding jurisdiction over multiple judgments and the start date of the five-year limitation period. The court rejected these claims as contrary to established precedent, which dictates that separate judges' decisions follow general rules while multiple decisions by the same tribunal follow specific collective rules.

Regesto Legislator

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Art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen.; Art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.: Jurisdiction for executing multiple judgments depends on whether they stem from the same tribunal composition, and the limitation period begins from the date the final judgment becomes irrevocable.

Parole chiave

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jurisdiction multiple judgments statute of limitations final irrevocable judgment procedural costs Cassazione appeal perenzione dell'esecuzione della decisione istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen.
La regola dettata dall'art. 665, comma 4-bis, cod.
Art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
665, cit., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo), sia in punto di data di decorrenza del quinquennio agli effetti di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. (Sez.
art. 665 cod. proc. pen
La regola dettata dall'art. 665, comma 4-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 49893 del 09/10/2015, Pitocco
nel caso in cui siano in esecuzione una sentenza del giudice collegiale ed una sentenza, irrevocabile per ultima, del giudice monocratico (Sez. 1, Sentenza n. 49893 del 09/10/2015, Pitocco, Rv.
Sez. 4, n. 1963 del 25/11/1998, Spina
Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004, Birriolo
Sez. 1, n. 22882 del 27/06/2006, De Chirico
230542; Sez. 1, n. 22882 del 27/06/2006, De Chirico, Rv.
Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia
234893; Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARETTI FABRIZIO nato a TORINO il 06/11/1965 avverso l'ordinanza del 07/09/2022 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, sia in punto di individuazione del giudice di cui all'art. 665 cod. proc. pen. nel caso in cui siano in esecuzione una sentenza del giudice collegiale ed una sentenza, irrevocabile per ultima, del giudice monocratico (Sez. 1, Sentenza n. 49893 del 09/10/2015, Pitocco, Rv. 265517:

La regola dettata dall'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, mentre, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, trova applicazione la regola generale fissata dal comma quarto dell'art. 665, cit., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo), sia in punto di data di decorrenza del quinquennio agli effetti di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. (Sez. 4, n. 1963 del 25/11/1998 - dep. 1999, Spina, Rv. 213229;

Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004 - dep. 2005, Birriolo, Rv. 230542; Sez. 1, n. 22882 del 27/06/2006, De Chirico, Rv. 234893; Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 mar