Italian court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints rather than legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the arguments presented constituted mere factual complaints rather than admissible legal grounds. The appellant, a pensioner facing a €1,500 liability, argued that his age and financial situation justified the penalty, but the court rejected this as irrelevant to the admissibility of the appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of factual complaints or mere expressions of dissatisfaction without raising new legal issues.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONI ANGELO nato a FONTANELLA il 25/09/1955 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (la circostanza che il ricorrente, peraltro del 1955, sia pensionato ed avrebbe difficoltà ad adempiere all'obbligo risarcitorio, che, peraltro, consiste in soli 1.500 euro); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.