Criminal appeal dismissed as arguments merely reproduced prior rejected criticisms regarding logical incompatibility of crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to address logical inconsistencies between a 2017 robbery and a 2018 drug trafficking charge, claiming the necessity of increased income for the latter made the crimes incompatible. The court rejected this, ruling that the appellant's arguments were merely repetitive of criticisms already thoroughly examined and dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of criticisms already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSAOUI NOAMEN nato il 03/07/1981 avverso l'ordinanza del 02/05/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria dell'avv. Roberto D'Errico, che argomenta sulle ragioni dell'ammissibilità del ricorso presentato; Ritenuto che i motivi sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pag. 4 della ordinanza sulla inesistenza degli indici di una programmazione essenziale del successivo reato per incompatibilità logica tra il reato di rapina e lesioni del 2017 in danno di una vittima, che però risulta essere concorrente con il ricorrente nel reato di spaccio del 2018, non superato neanche dall'argomento proposto nella memoria della ipotizzabilità di un decorso degli eventi tale per cui il ricorrente ha avuto la necessità di aumentare i propri ricavi anche a discapito dei suoi stessi sodali, che richiama, per l'appunto, situazioni contingenti incompatibili con una volizione iniziale unitaria);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 20