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Ordinanza — n. 27246/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints lacking legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27246/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding she was not diligent in seeking reintegration activities, but failed to document this claim or specify the time period. The court rejected the appeal because the arguments constituted mere factual complaints rather than admissible legal grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible when based solely on factual complaints or unproven assertions that do not raise a legal question.

Parole chiave

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admissibility of appeal mere factual complaints interest of law procedural costs Cassa delle ammende procedura di assicurazioni sociali verosimiglianza della persecuzione procedimenti e rimedi accessori

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERATO ANGELA nata a CEFALU' il 02/09/1968 avverso l'ordinanza del 23/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (la circostanza che la ricorrente non sia stata indolente nella ricerca di una attività risocializzante ma abbia svolto lavoro in parrocchia, fatto non documentato e di cui, peraltro, non si indica neanche il periodo storico in cui sarebbe avvenuto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.