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Ordinanza — n. 27245/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce previously rejected criticisms by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27245/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Luigi Martino, argued against a lower court decision regarding the distance between two facts and the lack of evidence for common intent. The court rejected these claims because they were merely repetitive of criticisms already thoroughly examined and dismissed with correct legal reasoning by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals that merely reproduce criticisms already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments Corte di Cassazione procedural economy already examined reiterazione di reati penali pluralità di motivazioni motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO LUIGI nato a CATANZARO il 16/12/1987 avverso l'ordinanza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2 della ordinanza sulla consistente distanza temporale tra i due fatti e sull'assenza di indici dell'esistenza di una volizione comune); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.