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Ordinanza — n. 27244/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27244/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred regarding the identity of the victim, the reason for missing a control due to health issues, and the location during an escape attempt. The court rejected these arguments as mere factual complaints unsuitable for review at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or expressions of dissatisfaction regarding facts are inadmissible in proceedings for legality.

Parole chiave

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admissibility of appeal mere factual complaints proceedings for legality Court of Cassazione procedural costs administrative fine inadmissible appeal allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORI MAURIZIO nato a ROMA il 28/09/1959 avverso l'ordinanza del 16/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (la circostanza che il pregiudicato che gli si contesta di aver incontrato fosse un radiologo; la circostanza che l'assenza in occasione di un controllo fosse dovuta a motivi di salute; la circostanza che in occasione di un fatto di evasione che gli è stato contestato il ricorrente si trovasse nel giardino dell'abitazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.