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Ordinanza — n. 27243/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as merely reproducing already examined and rejected arguments by the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27243/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Belli Domenico, argued against a surveillance court order regarding an association crime, but the court found his new arguments were merely reproductions of previously rejected criticisms. Consequently, the court ruled that the trial judge had already adequately evaluated and dismissed these points with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of criticisms already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reproductive arguments already examined grounds surveillance court order association crime procedural costs Cassa delle ammende reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLI DOMENICO nato a ROMA il 21/09/1984 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2 della ordinanza sulla contestazione aperta del reato associativo e sulla non decisività, ai fini del riconoscimento del beneficio, della data di commissione dei reati- fine); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.