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Ordinanza — n. 27242/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments merely repeat merits court's already decided and correct legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27242/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Cavalloda Donatella, challenged a Taranto court order regarding psychiatric findings, but the court found her arguments were merely repetitive of criticisms already thoroughly examined and rejected by the lower judge. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new legal grounds to warrant further review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds proposed are merely reproductive of criticisms already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments merits court reasoning procedural dismissal Cassation review perizia psichiatrica insufficiente menomazione psichica ricovero psichiatrico forzato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO DONATELLA nata a TARANTO il 10/05/1976 avverso l'ordinanza del 26/09/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2 della ordinanza sulla non inerenza tra l'accertamento psichiatrico giudiziario e la dedotta impossibilità a provvedere); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.