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Ordinanza — n. 27239/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27239/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27239/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità perché prospettano deduzioni generiche in tema di omessa applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità e delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. senza alcuna indicazione sulle ragioni di diritto ed i dati di fatto che sorreggono le richieste.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 27239/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 bis cod. pen. senza alcuna indicazione sulle ragioni di diritto ed i dati di fatto che sorreggono le richieste.

Parole chiave

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assenza di caso di rigore motivi di cassazione stato di bisogno omissione di soccorso allegazioni insufficientemente motivate inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Ritenuto che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità perché prospettano deduzioni generiche in tema di omessa applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità e delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YILDIRIM MEHMET nato il 03/06/1968 avverso la sentenza del 20/04/2021 del GIUDICE DI PACE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità perché prospettano deduzioni generiche in tema di omessa applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità e delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. senza alcuna indicazione sulle ragioni di diritto ed i dati di fatto che sorreggono le richieste.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 marzo 2023.