Ordinanza — n. 27239/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARitenuto che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità perché prospettano deduzioni generiche in tema di omessa applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità e delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. senza alcuna indicazione sulle ragioni di diritto ed i dati di fatto che sorreggono le richieste.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 27239/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 bis cod. pen. senza alcuna indicazione sulle ragioni di diritto ed i dati di fatto che sorreggono le richieste.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YILDIRIM MEHMET nato il 03/06/1968 avverso la sentenza del 20/04/2021 del GIUDICE DI PACE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità perché prospettano deduzioni generiche in tema di omessa applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità e delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. senza alcuna indicazione sulle ragioni di diritto ed i dati di fatto che sorreggono le richieste.
2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 marzo 2023.