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Ordinanza — n. 27238/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as statute of limitations for violation of art. 75 D.Lgs. 159/2011 had expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27238/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the seven-year and six-month limitation period for the alleged violation had expired before the judgment was issued. The appellant argued for the review of a prior decision, but the court found the limitation period had already run due to intervening suspensions totaling 508 days. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; The limitation period for actions regarding violations of this provision expires seven years and six months after the act, and failure to file within this timeframe renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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statute of limitations art. 75 D.Lgs. 159/2011 inadmissible appeal limitation period expiry court costs and fine termine di sospensione durata di protezione durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Ritenuto che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato atteso che il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi previsto per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.l.gs.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MICHELE MAURIZIO nato a BRINDISI il 09/05/1972 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato atteso che il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi previsto per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.l.gs. n. 159 del 2011 commessa il 7 marzo 2013 non era ancora decorso al momento della pronuncia impugnata. Infatti, tale termine, come si evince dalla motivazione a sostegno della decisione di estinzione delle altre analoghe violazioni commesse dall'imputato in epoca precedente, è scaduto, tenuto conto delle sospensioni intervenute per 508 giorni, il 28 gennaio 2022 mentre la sentenza impugnata è stata emessa il 24 gennaio dello stesso anno.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 marzo 20