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Ordinanza — n. 27237/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for non-qualifiable grounds under new procedural law article 610.5-bis. Appeal against penalty application rejected as grounds not permitted. Court ruled appeal inadmissible due to lack of statutory grounds. Appeal rejected because grounds did not fall within permitted cassation categories. Court dismissed appeal as grounds were not permitted under new law. Appeal inadmissible because grounds were not permitted under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27237/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a penalty application sentence, arguing issues regarding vehicle restitution and SIM card details, but the lower court had already ordered their return. The Court rejected these arguments because the new law restricts cassation appeals to specific grounds like legal qualification errors, excluding defects in reasoning or restitution orders.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible de plano if the grounds do not fall within the limited categories permitted by the new law, such as errors in legal qualification or penalty illegality, excluding defects in reasoning or restitution matters.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility de plano review Article 610 paragraph 5-bis defects in reasoning restitution of property azione di risarcimento danni da sequestro beni sequestrati azione mobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.
legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235
Ne segue che non è più deducibili con il ricorso per cassazione sia il vizio della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSSAIN MUJAHID nato il 05/01/1997 avverso la sentenza del 02/08/2022 del GIP TRIBUNALE di CUNEOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peni. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. A mente di tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne segue che non è più deducibili con il ricorso per cassazione sia il vizio della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

2. Rilevato, altresì, che non sono, in questa prospettiva, rilevanti neanche le censure relative alla restituzione dell'autovettura Peugeot 508 targata CH084NS e alla scheda SIM perché, come riconosciuto dal ricorrente, la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione di confisca in merito a tale veicolo e, sia pure nella sola motivazione, integrativa del dispositivo anche tenuto conto della stesura contestuale, dispone espressamente la restituzione all'avente diritto anche della scheda SIM.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma