Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and generic criticism of sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for carrying a knife without justification, arguing for acquittal under specific statutory grounds and requesting mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appellant failed to formally request the statutory acquittal cause or provide specific factual premises for it, while the other criticisms were deemed generic and lacking critical comparison with the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically request a statutory cause for acquittal or articulate the requisite factual premises, and if subsequent criticisms are merely generic without a critical comparison to the lower court's specific reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODI ODISE nato il 01/10/1992 avverso la sentenza del 15/11/2021 del TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Ritenuto che i primi due motivi non superano il vaglio di ammissibilità perché interamente versati in fatto, risolvendosi nella sollecitazione di nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli non illogici del giudice del merito, che, seguendo un percorso argomentativo plausibile ed applicando i principi giuridici ripetutamente affermati in sede di legittimità, ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 4 della lgge n. 110 del 1975 allorquando il soggetto che viene trovato in possesso di un coltello dotato di una lama efficiente non fornisce nell'immediatezza una valida giustificazione.
2. Ritenuto che la censura relativa alla causa di proscioglimento di cui all'art. 131 bis non è consentita non avendo il ricorrente né richiesto la sua applicazione nel giudizio né indicato nel ricorso i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160 - 01) Infine, le critiche che attengono la negazione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., peraltro già concesse, ed il trattamento sanzionatorio sono generiche e prive di confronto critico con la sentenza impugnata, che ha dato conto delle scelte con puntuali riferimenti ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9