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Ordinanza — n. 27235/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for merely restating errors already corrected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27235/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Carelli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in determining the start and end dates of his special surveillance regime, but the Court found these arguments merely reproduced without new specific criticism. Consequently, the Court ruled that the appeal failed the admissibility test because the substantive issues had already been adequately addressed and dismissed by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely restates errors already corrected by the lower courts without presenting specific new criticisms or distinct legal grounds.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility reiteration of errors special surveillance regime procedural costs Cassa delle ammende Court of Cassazione lack of specific criticism censure tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARELLI MAURIZIO nato a CASALE MONFERRATO il 30/07/1968 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato l'unico motivo dedotto non supera il vaglio di ammissibilità limitandosi a riprodurre un profilo di censura (l'errore dell'imputato nell'individuare la data di inizio e, conseguentemente, di cessazione del regime di sorveglianza speciale) già adeguatamente vagliato e disatteso con corrette argomentazioni in fatto e in diritto dai giudici del merito e comunque non scanditi da specifiche critiche.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 marzo 2023