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Sentenza — n. 27234/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for failure to recognize prescription of crime before second instance ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27234/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the appeal judgment without remittal because the statute of limitations for the crime had expired before the second-instance decision. The defendant argued that the maximum penalty of five years prescribed by Article 660 of the Penal Code had run out on May 10, 2022. The court held that the lower court's omission to declare the crime extinguished violated the principle of equality, as it would otherwise subject the defendant to a penalty while a similar situation would result in extinction.

Regesto Legislator

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Art. 660 cod. pen.; The failure of the second-instance court to recognize a statute of limitations that expired prior to its ruling constitutes a violation of the principle of equality, requiring the annulment of the judgment.

Parole chiave

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statute of limitations prescription of crime second instance court principle of equality annulment without remittal Article 660 Penal Code omission of declaration peggioramento di uno stato anteriore

Disposizioni normative citate

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Art. 660 cod. pen.
La prescrizione massima - pari, in relazione alla pena edittale per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. ad anni cinque - è maturata, tenuto conto dell'assenza di cause di sospensione o interruzione, il 10 maggio 2022 dunque, prima della pronuncia della sentenza di appello, che è del 16 maggio 2022.
art. 660 cod. pen
La prescrizione massima - pari, in relazione alla pena edittale per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10409 del 15/01/2015, Rv. 263889
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FANTOZZI GABRIELLA nato a TERAMO il 08/10/1981 avverso la sentenza del 16/05/2022 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che il primo motivo è fondato ed assorbente. La prescrizione massima - pari, in relazione alla pena edittale per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. ad anni cinque - è maturata, tenuto conto dell'assenza di cause di sospensione o interruzione, il 10 maggio 2022 dunque, prima della pronuncia della sentenza di appello, che è del 16 maggio 2022. La prescrizione maturata precedentemente alla sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, è sempre rilevabile in sede di legittimità, considerato che la mancata declaratoria della causa estintiva del reato in virtù dell'omissione di un mero atto di ricognizione da parte del giudice di appello determinerebbe, ove ne fosse preclusa l'azionabilità in sede di legittimità, l'assoggettamento dell'imputato alla condanna ed alla correlativa esecuzione della pena, mentre, in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto, la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di merito, consentirebbe all'imputato di avvalersi della prescrizione, così determinandosi una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza (Sez. 5, n. 10409 del 15/01/2015, Rv. 263889).

2. Va, in conclusione disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per prescrizione. Così deciso, in Roma 9 ma