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Ordinanza — n. 27233/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to late procedural defects and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27233/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found that the first ground regarding sentencing mitigation was fully addressed in the lower court's factual findings, while the second ground regarding a specific mitigating circumstance was not raised in the appeal act as required by procedural law. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for reaching the highest judicial level.

Regesto Legislator

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Art. 609 cod. proc. pen.; Art. 62 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation must raise new questions of law not previously deduced; grounds fully resolved in the lower court's fact-finding are inadmissible.

Parole chiave

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Cassation Appeal Procedural Admissibility Late Grounds Sentencing Mitigation Court Costs Fine accertamento dell'ammontare del danno danno patrimoniale obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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Art. 609 cod. proc. pen.
pen., pone una questione che, a mente dell'art. 609 cod. proc. pen., non può essere sottoposta al giudizio di questa Corte di legittimità perché precedentemente non dedotta con l'atto di appello.
Art. 62 cod. pen.
art. 609 cod. proc. pen
pen., pone una questione che, a mente dell'art. 609 cod. proc. pen., non può essere sottoposta al giudizio di questa Corte di legittimità perché precedentemente non dedotta con l'atto di appello.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERARDI FRANCESCO ARMANDO nato a CALTANISSETTA il 27/09/1976 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità. Il primo, relativo al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla circostanza attenuante di cui alla'rt. 62 n. 4, cod. pen., non è consentito perché interamente versato in fatto, risolvendosi nella sollecitazione di nuovi apprezzamenti sul valore dei beni danneggiati da sovrapporre a quelli, non illogici, dei giudici del merito, che, sulla base dell'accordo intercorso tra imputato e parte civile, lo hanno commisurato in una somma di denaro tutt'altro che insignificante Il secondo, relativo all'attenuante di cui alla'rt. 62 n.

6) cod. pen., pone una questione che, a mente dell'art. 609 cod. proc. pen., non può essere sottoposta al giudizio di questa Corte di legittimità perché precedentemente non dedotta con l'atto di appello.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 marzo