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Ordinanza — n. 27230/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27230/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction and sentencing, but the court found all five grounds generic or lacking specific factual basis. Consequently, the court rejected the request for a non-consensual alternative reading of evidence and upheld the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 75 d.lgs. n. 159/2011; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded, or fail to demonstrate specific motivational defects in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds criminal appeal lack of motivation court costs Cassa delle ammende Italian criminal law scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Il primo ed il secondo motivo, relativi rispettivamente all'elemento oggettivo ed a quello soggettivo del reato di cui all'art. 75 d.lgs.
Art. 131 bis cod. pen.
Il terzo motivo, relativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., è generico e manifestamente infondato perché non si confronta con il reale contenuto dell'apparato motivazionale, che ha escluso la particolare tenuità del fatto non per l'abitualità della condotta, ma per la sua gravità, desunta, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., dall'elevato grado di colpevolezza.
art. 131 bis cod. pen
Il terzo motivo, relativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 133 cod. pen
pen., è generico e manifestamente infondato perché non si confronta con il reale contenuto dell'apparato motivazionale, che ha escluso la particolare tenuità del fatto non per l'abitualità della condotta, ma per la sua gravità, desunta, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., dall'elevato grado di colpevolezza.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGIONE DARIO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 27/11/1991 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto nessuno dei cinque motivi dedotti supera il vaglio di ammissibilità. Il primo ed il secondo motivo, relativi rispettivamente all'elemento oggettivo ed a quello soggettivo del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, senza denunciare specifici vizi motivazionali, sollecitano una non consentita lettura alternativa delle prove da sovrapporre a quella, non illogica cui sono pervenuti, con valutazioni conformi, il Tribunale e la Corte di appello. Il terzo motivo, relativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato perché non si confronta con il reale contenuto dell'apparato motivazionale, che ha escluso la particolare tenuità del fatto non per l'abitualità della condotta, ma per la sua gravità, desunta, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., dall'elevato grado di colpevolezza. Il quarto ed il quinto motivo, relativi alla dosimetria della pena e alle circostanze attenuanti generiche, prospettano deduzioni sul trattamento punitivo benché sorretto da motivazione competa e non illogica.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 mar