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Ordinanza — n. 27229/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal continuance, ruling time gaps and distinct execution modes preclude single criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27229/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for failing to meet preliminary admissibility requirements. The appellant argued for criminal continuance, but the lower court correctly noted the significant time gap between 2014 and 2019 and the differing execution modes of the crimes. The court held that these factors, combined with a lack of evidence for a single criminal plan, logically preclude the legal characterization of continuance.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Criminal continuance requires a single criminal intent; significant time gaps and distinct execution modes between offenses demonstrate separate criminal resolutions, thereby negating the continuity requirement.

Parole chiave

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criminal continuance single criminal intent time gap analysis distinct execution modes inadmissible appeal Cassazione Roma Art. 81 cod. pen. reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAZINI RADOUANE nato il 13/02/1986 avverso l'ordinanza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita non consentiti apprezzamenti di merito, peraltro attraverso censure generiche, e comunque risulta manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo ed a prescindere dall'omogeneità delle violazioni, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (dal 2014 al 2019), ma anche le diverse modalità esecutive e l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi.

Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che, alla della reiterazione delel condotte criminose in un lasso temporale ampio, è più verosimile che lo stesso abbia commesso i reati non in esecuzione di un'unica ma di diverse risoluzioni criminose, assecondando la sua inclinazione a delinquere Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio, tratto dalle sentenze in esecuzione e dalla documentazione acquisita in corso di causa, da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza o a sollecitare l'apprezzamento di elementi fattuali che, tuttavia, sono stati giustificatamente considerati insufficienti. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis