Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27226/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal continuance due to distinct execution modes and temporal gaps.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27226/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower judge correctly applied principles regarding criminal continuance. The appellant argued for a continuous crime, but the court found decisive obstacles including different execution methods, a one-month temporal gap, and distinct locations. Consequently, the court determined the acts represented independent criminal resolutions rather than a continuous scheme, rejecting the appeal's abstract criticisms.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: Criminal acts with distinct execution modes, significant temporal distance, and different locations constitute independent resolutions rather than a continuous crime, rendering appeals challenging this finding inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuance distinct execution modes temporal distance inadmissible appeal independent criminal resolutions reato a distanza reati violenti reato istantaneo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 600, cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANZARELLI ANTONIO nato a BRINDISI il 13/06/1972 avverso l'ordinanza del 19/09/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita non consentiti apprezzamenti di merito e comunque risulta manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato, ostano al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, le diverse modalità esecutive (il condannato, nel primo episodio in ordine di tempo, ha usato violenza e minaccia per costringere un pubblico ufficiale ad omettere un atto di ufficio, mentre nel secondo per opporsi ad altro tipo di attività), la distanza temporale tra i reati (circa un mese), la diversità de luoghi di consumazione e l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi.

Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che i reati, in ragione del carattere estemporaneo delle situazioni che hanno condizionato la decisione di consumarli, sembrano più plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose quali espressione della "propensione al crimine" dell'agente, non meritevole dell'applicazione di istituti di favore. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare, tenuto conto delle modalità esecutive dei reati, un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, — in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis