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Ordinanza — n. 27225/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal continuity due to lack of planning and temporal proximity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27225/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly rejected the claim of criminal continuity. The defense argued for a unified criminal plan, but the court found the crimes lacked the necessary temporal proximity and planning indicators required by law. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Criminal continuity requires a unified criminal plan with temporal proximity; mere repetition of similar acts without evidence of premeditation or planning does not satisfy statutory requirements for applying the continuity institution.

Parole chiave

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criminal continuity unified criminal plan temporal proximity repetition of crimes inadmissible appeal judicial discretion procedural dismissal reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANUCARA GIACINTO nato a TARANTO il 20/04/1986 avverso l'ordinanza del 19/09/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita non consentiti apprezzamenti di merito e comunque risulta manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato, ostano al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, le diverse modalità esecutive dei reati, pur raggruppati tra loro nei termini invocati dalla difesa, la loro distanza temporale e l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi.

Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che tutte le violazioni, tenuto conto della reiterazione di condotte analoghe anche in periodi diversi da quelli in cui sono stati commessi i reati inseriti nei due gruppi, sembrano più plausibilmente riconducibili, anziché ad una unitaria deliberazione criminosa, ad autonome risoluzioni nell'ambito di una inclinazione alla consumazione abituale di reati, non meritevole dell'applicazione di istituti di favore, quale la continuazione. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute, specie se intervallati da ripetute carcerazioni. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,