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Ordinanza — n. 27223/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism and mere complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27223/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a reproduction of issues already adequately examined by the trial court without specific criticism. The lower court had rejected the opposition to the expulsion order, noting that health problems lacked evidence and family ties were deemed insufficient due to the relatives' refusal to provide stable accommodation. Consequently, the court ruled that the appellant's request for a new merit assessment based on the same circumstances was unjustified.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 2 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely complaints or reproductions of issues already decided without specific criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism mere complaints reproductive grounds procedural inadmissibility allontanamento nonostante motivi di salute espulsione di familiari motivo d'espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.c.
Art. 366, comma 1, n. 2 c.p.c.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAZIMI CHERKI nato il 02/02/1977 avverso l'ordinanza del 14/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica ed è, comunque, costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5. T.U. imm., ha rilevato l'inesistenza di motivi ostativi precisando che potevano considerarsi tali né i problemi di salute, perché privi riscontri, né i legami con familiari residenti nel territorio nazionale, posto che quelli indicati dal ricorrente, il cugino e la sorella, avevano escluso di potergli garantire un'accoglienza stabile ma limitata a brevi periodi. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito fondato sulle medesime circostanze, giustificatamente ritenute irrilevanti.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 marzo 2