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Ordinanza — n. 27222/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against home detention revocation due to lack of danger of reoffending.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27222/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Floriani Soleima, challenged the revocation of her home detention, arguing that the lower court failed to properly weigh the best interests of her son. The court found the appellant's arguments manifestly unfounded because the lower court correctly identified that the risk of committing further crimes had ceased, evidenced by her conduct during the investigation and arrest. Consequently, the court upheld the original decision to revoke the protective measure based on the absence of danger to society.

Regesto Legislator

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Art. 47-quinquies Ord. pen.; The revocation of home detention is justified when the danger of committing further crimes ceases, and appeals challenging this based on the best interests of minors are inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical.

Parole chiave

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home detention revocation danger of reoffending best interests of minors inadmissible appeal procedural vitiations pericolo di reiterazione motivo della detenzione motivi familiari importanti

Disposizioni normative citate

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Art. 47-quinquies Ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare la misura della detenzione domiciliare concessa ex art. 47-quinquies Ord.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIANI SOLEIMA nato a ASOLO il 04/01/1988 avverso l'ordinanza del 09/08/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato perché evidenzia vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare la misura della detenzione domiciliare concessa ex art. 47-quinquies Ord. pen., ha valorizzato, seguendo un percorso argomentativo scevro dai denunziati vizi e comunque non manifestamente illogico, il venir meno del presupposto indefettibile costituito, anche secondo l'interpretazione contenuta in più pronunce della Corte costituzionale, dall'inesistenza del pericolo di commissione di altri reati.

In questa prospettiva, ha considerato decisiva la condotta tenuta dalla Floriani dopo i reati per cui era intervenuta condanna e durante l'esecuzione della misura revocata rimarcando il dato pacifico che la ricorrente aveva condotto con sé il figlio in un contesto in cui era stata programmata l'azione delittuosa interrotta dal suo arresto in flagranza. La ricorrente nulla di concreto ha opposto, limitandosi, nella sostanza a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito fondato sul preminente interesse dei minori, elemento già valutato dal Tribunale di sorveglianza, che lo ha giustificatamente valutato soccombente rispetto al pericolo di recidivanza.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma