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Ordinanza — n. 27221/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere complaint lacking specific legal critique of lower court's social risk assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27221/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a mere complaint without specific legal critique. The lower court had rejected probation based on residual social danger derived from pending crimes and the beneficiary's failure to compensate victims despite employment. The court ruled that the appeal merely reproduced facts already adequately examined by the trial judge without offering a new legal argument.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal against a surveillance court order is inadmissible if it consists solely of mere complaints or reproduces facts already examined by the trial judge without specific legal critique or distinct criticism.

Parole chiave

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surveillance appeal inadmissible complaint social risk assessment probation denial mere doglianze capacità lavorativa adeguata risarcimento per errore giudiziario ripristino delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILIONE FRANCESCO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 05/08/1970 avverso l'ordinanza del 25/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; / ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica ed è comunque costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, ha ritenuto ostativi la residua pericolosità sociale, desunta dal carico pendente per reati non lontani nel tempo e della medesima indole, e la condotta dell'affidato il quale, nonostante lo svolgimento di attività lavorativa retribuita, non aveva dato inizio al risarcimento del danno.

Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile anche sul piano giuridico posto che il giudice è tenuto a verificare l'adeguatezza della misura alternativa richiesta a fronteggiare il pericolo di reiterazione delel condotte crino da parte del condannato. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza ed a prescindere dai riferimenti giurisprudenziali, a sollecitare, per di più in modo non autosufficiente, un nuovo apprezzamento di merito fondato sulla regolare esecuzione di misure più restrittive e sull'assenza di statuizioni civili nella sentenza di condanna in esecuzione.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 m