Italian Court dismisses appeal as it merely repeats merits already decided without specific criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a reproduction of issues already adequately examined by the trial judge. The convicted applicant argued that the refusal of community treatment placement was due to eviction, but offered no concrete new observations. The court ruled that without specific criticism distinguishing the current appeal from prior merits, the request must be rejected and costs awarded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 94 d.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if its sole ground is a reproduction of profiles already adequately examined by the judge of merits without being distinguished by specific criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOURTADA ALI nato il 01/01/1985 avverso l'ordinanza del 13/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; L
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di affidamento ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, ha ritenuto ostativo il rifiuto del condannato, consapevole dell'inidoneità del suo domicilio a cagione dello sfratto esecutivo, di seguire un programma terapeutico comunitario. Su questo punto il ricorrente nulla di concreto ha osservato, limitandosi a sollecitare un diverso apprezzamento di merito.
2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 marzo