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Ordinanza — n. 27218/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding judge recusal, ruling prior sentencing lacks merit evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27218/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Zhu Qi Yin's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's rejection of a recusal request against a judge who previously sentenced co-defendants in the same crime. The court held that because the prior proceedings did not assess the appellant's criminal liability or guilt, no valid cause for recusal existed under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.; A judge's prior participation in sentencing co-defendants without a substantive assessment of the appellant's guilt does not constitute a valid ground for recusal.

Parole chiave

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judge recusal prior sentencing criminal liability Code of Criminal Procedure inadmissible appeal substantive assessment co-defendants domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
pen., per la determinazione del trattamento sanzionatorio dei singoli imputati esprimendo, in tal modo, giudizi che non sono idonei a configurare ipotesi di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett.
Art. 133 cod. pen.
Art. 34 cod. proc.
371 del 1996 ha ritenuto necessario per l'applicazione dell'art. 34 cod. proc. la manifestazione da parte del giudice, sia pure in una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, di valutazioni sulla responsabilità penale.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017
Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017, Rv.
Sez. 5, n. 34505 del 25/05/2018
270848; Sez. 5, n. 34505 del 25/05/2018, Rv.
Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015
273626 - 01; Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Rv.
n. 371 del 1996
La questione di legittimità costituzionale non tiene conto che la Consulta nella pronuncia n. 371 del 1996 ha ritenuto necessario per l'applicazione dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHU QIYIN nato il 23/06/1957 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che i motivi posti a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondati. La Corte di appello di Catania, nel rigettare la dichiarazione di ricusazione nei confronti del Presidente della Corte di assise di appello, ha applicato il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo (cfr.

Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017, Rv. 270848; Sez. 5, n. 34505 del 25/05/2018, Rv. 273626 - 01; Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Rv. 262730 - 01 Sani). L'ordinanza impugnata ha ineccepibilmente osservato che nel precedente giudizio il giudice attinto dalla richiesta di ricusazione non aveva alcuna ragione, a seguito dlela rinuncia ai motivi di appello, di esprimere né ed in concreto ha, comunque, espresso valutazioni sugli elementi costitutivi dei reati e sulla colpevolezza del ricorrente, occupandosi esclusivamente degli elementi, rilevanti ex art. 133 cod. pen., per la determinazione del trattamento sanzionatorio dei singoli imputati esprimendo, in tal modo, giudizi che non sono idonei a configurare ipotesi di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 5, n. 34505 del 25/05/2018 Rv. 273626 - 01.) 2. La questione di legittimità costituzionale non tiene conto che la Consulta nella pronuncia n. 371 del 1996 ha ritenuto necessario per l'applicazione dell'art. 34 cod. proc. la manifestazione da parte del giudice, sia pure in una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, di valutazioni sulla responsabilità penale.

3. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

7 - Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,