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Ordinanza — n. 27217/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal record continuity and pardon revocation timelines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27217/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the applicant's claims. The applicant argued for the continuity of crimes and the revocation of a pardon, but the court found the temporal gaps between offenses and the statutory conditions for pardon revocation were correctly applied. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2 cod. pen.; Art. 3 legge n. 241/2006; Art. 172, comma 4 cod. pen.: The continuity of crimes requires close temporal proximity and lack of distinct legal interests, while pardon revocation conditions are strictly tied to the date of the law's entry into force and the commencement of sentence execution.

Parole chiave

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criminal record continuity pardon revocation conditions temporal proximity requirement inadmissible appeal sentencing execution timeline riduzione della pena prescrizione della pena reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2 cod. pen.
Art. 3 legge n. 241/2006
Quanto alla revoca dell'indulto, Il Tribunale, nel respingere la richiesta del condannato di dichiarare estinta la pena inflittagli con le sentenze emesse in epoca più risalente rispetto alle quali era intervenuta la revoca dell'indulto, ha correttamente applicato sia l'art. 3 della legge n.
Art. 172, comma 4 cod. pen.
281891 - 01) - sia l'art. 172, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33903 del 04/05/2021
Sez. U, n. 2 del 30/10/2014
Sez. U, n. 46387 del 15/07/2021
261399; Sez. U, n. 46387 del 15/07/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI GAETANO nato a BARI il 21/08/1957 avverso l'ordinanza del 25/07/2022 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla loro consumazione nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, ostano al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, le diverse modalità esecutive e la loro distanza temporale, oltre all'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato (2003), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi (commessi nel 2005 e nel 2008).

Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute, specie se tra loro lesivi di beni giuridici differenti.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.

2. Quanto alla revoca dell'indulto, Il Tribunale, nel respingere la richiesta del condannato di dichiarare estinta la pena inflittagli con le sentenze emesse in epoca più risalente rispetto alle quali era intervenuta la revoca dell'indulto, ha correttamente applicato sia l'art. 3 della legge n. 241 del 2006 - che configura come condizione risolutiva del beneficio dell'indulto la commissione di un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della legge citata a prescindere dalla data in cui è divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna (Sez. 1, n. 33903 del 04/05/2021 Rv. 281891 - 01) - sia l'art. 172, quarto comma, cod. pen., in base al quale il decorso del tempo necessario ai fini dell'estinzione della pena detentiva ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e termina con la carcerazione del condannato, ricominciando a decorrere dal giorno in cui il medesimo vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione (Sez.

U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Rv. 261399; Sez. U, n. 46387 del 15/07/2021, Rv. 282225 - 01). La delinerata disciplina non viola alcuna delle norme costituzionali citate dal ricorrente ricollegando gli effetti favorevoli o deteriori per il condannato a eventi certi legati al trascorrere del tempo e all'accertamento giudiziario dei reati non più suscettibile di modifiche.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C