Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit and manifestly unfounded arguments regarding crime continuation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground raised failed the preliminary admissibility test as it solicited non-allowed substantive assessments. The appellant argued for the continuation of crimes, but the Court found the decision based on distinct execution modes, temporal distance, and lack of planning symptoms to be manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, comma 1, c.p.; Art. 81, comma 2, c.p.: An appeal challenging a judgment on the grounds of crime continuation is inadmissible if the arguments are generic, solicit prohibited substantive reviews, and are manifestly unfounded when the lower court correctly identified distinct criminal resolutions rather than a unitary criminal intent.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGILIO MATTEO nato a CERIGNOLA il 08/11/1977 avverso l'ordinanza del 27/07/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che l'unico motivo posto a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita non consentiti apprezzamenti di merito e, comunque, risulta manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato, ostano al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, le diverse modalità esecutive dei reati pur raggruppati tra loro nei termini invocati dalla difesa, la loro distanza temporale e l'assenza, particolare per quelli dei gruppi D) ed E) di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi.
Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che tutte le violazioni, tenuto conto della reiterazione di condotte analoghe anche in periodi diversi da quelli in cui sono stati commessi i reati inseriti nei singoli gruppi, sembrano più plausibilmente riconducibili, anziché ad una unitaria deliberazione criminosa, ad autonome risoluzioni nell'ambito di una inclinazione alla consumazione abituale di reati, non meritevole dell'applicazione di istituti di favore, quale la continuazione. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.
Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute, specie se intervallati da ripetute carcerazioni. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza o a sollecitare l'apprezzamento di precedenti giudizi favorevoli espressi in sede di applicazione della disciplina di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., giudizi che, tuttavia, non sono stati ignorati ma giustificatamente disattesi dall'ordinanza impugnata.
2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso