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Ordinanza — n. 27215/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against revocation of home detention due to social danger and drug possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27215/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of home detention. The appellant argued for continued residence based on health needs, while the court emphasized the convicted person's social danger and possession of drugs. The decision rests on the legal principle that social danger precludes probation and justifies revoking health-based home detention measures.

Regesto Legislator

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Art. 147, comma 4, cod. pen.; Art. 147, comma 5, cod. pen.: The court must balance the convict's health needs against public safety, and social danger constitutes an obstacle to probation, justifying the revocation of home detention even when granted for serious illness.

Parole chiave

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social danger assessment home detention revocation probation suspension drug possession evidence health care balance controllo periodico della detenzione restrizione di libertà allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 147, comma 4, cod. pen.
Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare la misura della detenzione domiciliare concessa per motivi di salute in luogo del differimento della pena, ha fatto corretta applicazione del principio in base al quale l'accertata pericolosità sociale costituisce ai sensi dell'art. 147, comma quarto, cod.
Art. 147, comma 5, cod. pen.
Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare la misura della detenzione domiciliare concessa per motivi di salute in luogo del differimento della pena, ha fatto corretta applicazione del principio in base al quale l'accertata pericolosità sociale costituisce ai sensi dell'art. 147, comma quarto, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10713 del 01/02/2023
Sez. 1, n. 21969 del 17/07/2020
Sez. 1, n. 21969 del 17/07/2020, Rv.
Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018
279375 - 01Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANINE ADIL nato a CASABLANCA ( MAROCCO) il 19/02/1987 avverso l'ordinanza del 24/08/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare la misura della detenzione domiciliare concessa per motivi di salute in luogo del differimento della pena, ha fatto corretta applicazione del principio in base al quale l'accertata pericolosità sociale costituisce ai sensi dell'art. 147, comma quarto, cod. pen. elemento ostativo al differimento facoltativo della pena e, in caso di intervenuta concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, legittimo presupposto per la revoca di tale ultima misura, dovendo il giudice eseguire, anche dopo la concessione del beneficio, un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1,n. 10713 del 01/02/2023, Rv. 284244 - 01;

Sez. 1, n. 21969 del 17/07/2020, Rv. 279375 - 01Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Rv. 274879 - 01). In questa prospettiva, il Tribunale ha valorizzato, con argomentazioni non manifestamente illogiche, l'arresto in costanza dell'applicazione della misura revocata del condannato perché sorpreso a detenere all'interno dell'abitazione sostanze stupefacenti di vario tipo ed il materiale necessario per operare cessioni in favore di terzi assuntori.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9