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Ordinanza — n. 27214/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaint lacking specific legal criticism of trial court's probation revocation decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27214/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The trial court revoked the appellant's probation based on multiple violations, including missing a home check and drug relapse. The appellate court rejected the appeal because the sole ground raised was a mere complaint without specific legal criticism of the trial judge's factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a probation revocation decision is inadmissible if the only ground raised is a mere complaint or reproach that reproduces issues already adequately examined by the trial court without offering specific legal criticism.

Parole chiave

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probation revocation inadmissible appeal mere complaint specific legal criticism Corte di Cassazione procedural inadmissibility court costs and fine revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPULLA ALESSANDRO nato a CALTAGIRONE il 28/09/1976 avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica ed è, comunque, costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare l'affidamento in prova ex nunc, ha ritenuto decisiva, ai fini della valutazione negativa sulla prosecuzione della prova, la pluralità e gravità delle violazioni delle prescrizioni (assenza da casa in occasione di un controllo ed interruzione del programma del Sert accompagnata dalla ripresa del consumo di stupefacenti ed assenza di atteggiamento collaborativo). Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile anche sul piano giuridico posto che il giudice ha preso in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il breve periodo di prova trascorso di sei mesi.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 mar