Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27212/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming execution court can declare prescription of crime before final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27212/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the execution judge lacks authority to declare a crime prescribed before the final judgment becomes irrevocable. The appellant argued this violated constitutional rights, but the court noted that specific statutory provisions limit extinction causes to those occurring after the judgment becomes final. Consequently, the court ruled that the proper remedy for pre-judgment extinction errors lies elsewhere, not in the execution phase.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 676 cod. proc. pen.; The execution judge cannot declare extinction of a crime based on prescription occurring before the final judgment, as such causes only apply post-judicial finality.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal execution prescription of crime judicial finality inadmissible appeal Cassazione Roma restituzione del termine scaduto ritardo ingiustificato dell'azione penale esecuzione provvisoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 676 cod. proc. pen.
art. 676 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 7164 del 21/12/2015
pen., sono esclusivamente quelle che operano dopo il passaggio in giudicato della condanna (da ultimo Sez. 1, n. 7164 del 21/12/2015, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAVERNITI FRANCESCO nato a CATANZARO il 23/08/1974 avverso l'ordinanza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondato. Come correttamente evidenziato dall'ordinanza impugnata, non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, maturata nella pendenza del procedimento di cognizione, in quanto le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., sono esclusivamente quelle che operano dopo il passaggio in giudicato della condanna (da ultimo Sez. 1, n. 7164 del 21/12/2015, dep. 2016, Fioravanti Rv. 266612 - 01).

L'ordinamento processuale appronta uno specifico strumento per eliminare le sentenze del giudice di legittimità che, a causa di un errore di fatto, non rilevano le cause di estinzione del reato maturate prima dell'irrevocabilità dlela sentenze sicché non è neanche astrattamente prospettabile la questione di costituzionalità solvata per violazione degli artt. 3, 13, 24 e 11 Cost. oltre che per cantrasto con la Convenzione Edu.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9