Italian court dismisses appeal for confiscation restitution due to lack of precise cadastral data documentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide precise cadastral data for the confiscated property. While the appellant relied on private documents like a lease contract, the court noted these were insufficient without official cadastral verification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 c.p.p.; Art. 161 c.p.p.: An appeal against a confiscation order is inadmissible if the appellant fails to document precise cadastral data for the property, relying instead on unreliable private documents without official verification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARDI UMBERTO nato a NAPOLI il 18/02/1956 avverso l'ordinanza del 14/07/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; n A
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che l'unico motivo posto a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto prospetta deduzioni generiche e, comunque, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Al giudice dell'esecuzione che ha respinto la richiesta di revoca della confisca sul rilievo che l'istante, in presenza di una situazione di obiettiva incertezza, non ha documentato con precisione dati catastali dell'immobile di cui chiedeva la restituzione, il ricorrente continua ad opporre la correttezza dei dati solo !abilmente indicati o risultanti da scritture private, quali il contratto di locazione, non completamente affidabili senza nemmeno confrontarli con quelli risultanti dalle visure catastali in atti.
2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 mar