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Ordinanza — n. 27209/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit and manifestly unfounded arguments regarding crime continuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27209/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of challenge failed the preliminary admissibility test. The appellant argued against the recognition of crime continuation, but the Court found the arguments generic and unsupported by evidence. The decision emphasized that the temporal distance between offenses and distinct execution methods precluded a finding of continuity under the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 609 cod. proc. pen.; Art. 81, comma 2, cod. pen.: An appeal challenging the recognition of crime continuation is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of facts without concrete evidence, as the judge's assessment of temporal distance and execution methods constitutes a valid exercise of discretionary power.

Parole chiave

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crime continuation inadmissibility appeal temporal distance discretionary power manifestly unfounded traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti detenzione eccessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 609 cod. proc. pen.
Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISURIELLO LUCIANO nato a CERIGNOLA il 04/08/1977 avverso l'ordinanza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita non consentiti apprezzamenti di merito e comunque risulta manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, le diverse modalità esecutive (coltivazione di piante di marijuana e detenzione della medesima sostanza stupefacente) e la distanza temporale tra i reati (di circa sei mesi) e l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi.

In tale contesto ed alla luce della biografia criminale del condannato (il quale vanta condanne per una pluralità di reati in un ampio arco temporale), ha aggiunto, i reati sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione dell—inclinazione del reo alla delinquenza", non meritevole dell'applicazione di istituti di favore. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui sì discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,