Cassation court dismisses appeal regarding criminal continuance due to insufficient temporal proximity between offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied principles regarding criminal continuance. The appellant argued for a favorable interpretation of the evidence, but the court emphasized the significant time gaps ranging from seven months to ten years between the crimes. Consequently, the court found no evidence of premeditation required by law, deeming the offenses autonomous expressions of habitual criminality rather than a continuous scheme.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: When crimes are separated by long intervals without evidence of prior planning, they constitute autonomous resolutions of criminal intent rather than a continuous offense, precluding the application of leniency for continuance.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPPOLIS FRANCESCO nato a FASANO il 26/07/1964 avverso l'ordinanza del 01/06/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che l'unico motivo posto a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita non consentiti apprezzamenti di merito e comunque risulta manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, la distanza temporale tra i reati, variabile da sette mesi a dieci anni, e l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi.
In tale contesto, ha aggiunto, i reati sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni críminose ed espressione di "abitualità delinquenziale", non meritevole dell'applicazione di istituti di favore. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute.
E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in R