Italian court dismisses appeal on execution order due to manifestly unfounded arguments regarding crime continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against the execution judge's order inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the execution judge incorrectly focused solely on the time gap between crimes while ignoring common elements like repeated sales to the same buyer. The court rejected this, stating that the execution judge correctly identified that the long time interval and different buyers to various addicts broke the continuity of the crimes, and that a re-evaluation of facts is not permitted in a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: In a legality appeal, the execution judge's assessment of crime continuity based on temporal gaps and distinct execution modes is binding, and the appellant cannot request a re-evaluation of factual circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEGACHI BASSEM nato il 11/08/1984 avverso l'ordinanza del 29/07/2022 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (diversi anni) ma anche le diverse modalità esecutive (tra l'altro le cessioni sono state operate in favore di tossicodipendenti diversi). Le censure del ricorrente, riferite alla valutazione del solo dato temporale e alla svalutazione degli aspetti in comune, come la reiterazione delle condotte in favore di uno stesso cessionario, sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano, nella sostanza, una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.
Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delLa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 ma