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Ordinanza — n. 27204/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because derogatory parole benefits do not apply to terrorism-related offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27204/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that special parole benefits under Article 16-nonies of the 1991 Law are inapplicable to terrorism-related crimes. The appellant, convicted under the 1990 Code of Criminal Procedure for acts not listed in the specific terrorism category, had instead received standard mitigation for collaboration. The court held that this legislative distinction between different types of offenses is rational and does not violate constitutional principles.

Regesto Legislator

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Art. 16-nonies of the Law of 16 January 1991, n. 8; Art. 51, comma 3-bis, Code of Criminal Procedure: Derogatory parole benefits apply only to terrorism-related offenses; standard mitigation rules govern other crimes, and this distinction is constitutionally sound.

Parole chiave

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derogatory parole benefits terrorism-related offenses collaboration mitigation Code of Criminal Procedure constitutional rationality inadmissible appeal Cassazione Roma traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 16-nonies of the Law of 16 January 1991, n. 8
Art. 51, comma 3-bis, Code of Criminal Procedure
309 del 1990, non compreso nel catalogo contenuto nell'art. 51, comma 3-bis, cod.
Art. 73, D.P.R. n. 309 of 1990
È pacifico, invece, che l'odierno ricorrente è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURI WAJDI nato il 14/09/1989 avverso l'ordinanza del 21/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che i tre motivi dedotti sono manifestamente infondati per l'assorbente profilo che la disciplina derogatoria in materia di benefici penitenziari prevista dall'artt. 16-nonies di., 15 gennaio 1991, n. 8 è applicabile nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali.

È pacifico, invece, che l'odierno ricorrente è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non compreso nel catalogo contenuto nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. Per tale ragione, il condannato ha usufruito dell'attenuante prevista dal comma sesto della norma da ultimo citata. Ritenuto che nella scelta del legislatore di differenziare le posizioni dei condnanti a seconda della gravità o comunque della natura dei reati commessi non è ravvisabile alcuna irragionevolezza o violazione dei principi costituzionali richiamati dal ricorrente; essa, infatti, è finalizzata a valorizzare la collaborazione dei soggetti che, proprio per essere stati condannti per alcuni reati, di natura associativa o comunque di criminalità organizzata, e non per altri, hanno possibilità di fornire un più significativo apporto collaborativo.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell A ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9