Criminal appeal dismissed as inadmissible due to appellate court jurisdiction over execution and lack of age mitigation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Morrone inadmissible, dismissing both grounds as manifestly unfounded. The first ground failed because the Court of Appeal of Catanzaro, having issued the final binding judgment, held exclusive jurisdiction over execution matters when it altered the legal qualification of the offense. The second ground was rejected because the alleged omission of age mitigation was unsupported by the record, as Morrone committed the crime in 2009 after turning eighteen. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 665, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: The appellate court possesses exclusive jurisdiction to rule on execution proceedings when its judgment modifies the legal characterization of the offense, rendering appeals on such execution matters before the trial court inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORRONE ALESSANDRO nato a COSENZA il 09/02/1988 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato posto che la Corte di appello di Catanzaro, come si evince dal certificato del casellario giudiziale, è l'ultimo giudice ad avere emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. Spetta, infatti, al giudice di appello, e non a quello di primo grado, la competenza a provvedere quale giudice dell'esecuzione quando la sentenza di appello abbia mutato la qualificazione giuridica del fatto, nella specie sussumendolo nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 1, n. 26692 del 23/05/2013, Rv. 256047 - 01; Sez. 1, n. 18850 del 25/05/2020 Rv. 279330 - 01).
2. Ritenuto che il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato ponendo una questione di illegalità della pena legata all'omessa applicazione dell'attenuante della minore età di cui, invero, non vi è traccia nella sentenza allegata al ricorso e che comunque non poteva, neanche astrattamente, assumere rilievo in sede cognitiva posto che il Morrone ha commesso il reato per cui è intervenuta condanna nel 2009, quando cioè aveva un'età superiore a diciotto anni, per essere nato nel 1988.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del La ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 ma