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Ordinanza — n. 27202/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for early release due to inadmissible grounds and lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27202/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal regarding early release inadmissible, ordering the payment of procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was insufficient, but the Court found the grounds entirely inadmissible in a legality review or already adequately examined by the trial judge. Consequently, the Court rejected the claim because the arguments failed to meet the strict requirements for admissibility at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible if the grounds are entirely inadmissible in a legality review, wholly versed in facts, or manifestly unfounded due to lack of specific legal criticism.

Parole chiave

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early release appeal inadmissible grounds legality review specific legal criticism procedural costs Cassation admissibility rehabilitation assessment remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4019 de113/07/2020, dep. 2021, Tabet Abderrahim, Rv. 280522 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO MICHELE nato a BITONTO 11 17/03/1973 avverso l'ordinanza del 15/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione, propone censure non consentite in sede di legittimità - o perché interamente versate in fatto o perché già adeguatamente vagliate e disattese con correrti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandite da specifica critica - e, in ogni caso, manifestamente infondate. L'ordinanza impugnata, nel giustificare il diniego della liberazione anticipata, ha osservato che il condannato, dopo i semestri oggetto di valutazione, aveva commesso più reati nel periodo intercorrente tra le due frazioni di pena che compongono il secondo semestre in valutazione e comunque in epoca immediatamente successiva al termine del primo sentire e non aveva tenuto condotta regolare in epoca mediamente successiva agli ulteriori semestri e che tali circostanze dovevano essere considerate espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione.

Si tratta di argomentazione non solo plausibile in fatto ma anche giuridicamente ineccepibile posto che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (da ultimo Sez. 1, n. 4019 de113/07/2020, dep. 2021, Tabet Abderrahim, Rv. 280522 - 01) Il ricorrente nulla di concreto ha opposto, limitandosi a richiamare, oltre alla limitata offensività concreta delle violazioni ed astratte violazioni della parità di trattamento fra detenuti in esecuzione di una o di una pluralità di condanne, il principio della necessaria semestralizzazione, inteso, tuttavia, in contrasto con la rammentata giurisprudenza di legittimità, in termini talmente rigidi da impedire la valutazione globale del curriculum delinquenziale.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell? ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P •11- e ructr.rsbi Tè-ve essere -ltzlitzl • Or. • i WrJ-rrcorrentelai !ru., !Fili Ustoiriral - i - - • • - . stiie. Il • in favore della tassa delle ammenri4

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis