Italian court dismisses appeal claiming judge bias due to prior extrajudicial activity under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that a judge's prior extrajudicial activity violated the requirement of impartiality. The appellant argued that previous judicial or extrajudicial roles created a conflict under Article 36 of the Code of Criminal Procedure, but the court found no specific harm to the collegial panel's neutrality. Consequently, the appeal was dismissed as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, comma 1, lett. h) cod. proc. pen.; Art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.: A judge's prior extrajudicial activity does not constitute grounds for recusal unless it creates a specific incompatibility, and its violation does not automatically render the decision null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INSERRA ANTONIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 15/06/1975 avverso l'ordinanza del 12/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che l'unico motivo, per violazione di legge in riferimento agli artt.36, comma 2, 177 e seg. cod. proc. pen. nonché 41-bis Ord. pen., è manifestamente infondato. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., che, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale può trovare applicazione non solo per ragioni extraprocessuali, ma anche in relazione all'attività giurisdizionale, comunque svolta in precedenza dal giudice. Nondimeno, non è stato in alcun modo chiarito in quali termini il precedente pronunciamento potesse configurare un vulnus alla terzietà del Giudice collegiale del procedimento di reclamo, tenuto conto della diversità degli istituti in rilievo e dei relativi presupposti.
Sotto altro profilo, va ribadito che la sussistenza delle «gravi ragioni di convenienza» di cui all'art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen. configura, al più, un obbligo di astensione, la cui inosservanza non costituisce motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (il quale prevede la ricusazione solo per il caso previsto dall'art. 36, comma 1, lett. g), che richiama i casi di incompatibilità indicati all'art. 34, e non invece per la lett. h), avendo il legislatore inteso sottrarre al potere di ricusazione delle parti, una situazione atipica, che potrebbe essere utilizzata in modo strumentale e dilatorio.
Ma soprattutto, la cui violazione non comporta una nullità generale e assoluta della sentenza o dell'ordinanza, non incidendo sulla capacità del giudice (Sez. 1, n. 30033 del 11/09/2020, Bilancia, Rv. 279732 - 01; Sez. 2, n. 19292 del 15/1/2015, Barbara, Rv. 263518).
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell 'il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma