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Ordinanza — n. 27199/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on parole supervision for lack of substantive reasoning on recidivism risk.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27199/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground cited was a defect in reasoning regarding specific recidivism risk. The appellant argued that the Tribunal of Supervision failed to properly evaluate evidence concerning his role in a mafia association and lack of critical reflection during incarceration. The court ruled that since the appellant's arguments were entirely based on factual disputes already addressed by the lower court, the appeal lacked a valid legal basis for remand.

Regesto Legislator

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Art. 103, 203, 133 cod. pen.; An appeal based solely on a disagreement with the factual appreciation of evidence or the reasoning of the lower court is inadmissible if it does not raise a distinct legal issue requiring a new examination.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Parole Supervision Appeal Defect of Reasoning Specific Recidivism Risk Mafia Association Role Inadmissible Appeal Corte di Cassazione appartenenza a una banda

Disposizioni normative citate

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Art. 103 cod. pen.
Art. 203 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDDIO DOMENICO nato a AGRIGENTO il 03/08/1973 avverso l'ordinanza del 30/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo, per vizio di motivazione in riferimento agli artt.103, 203 e 133 cod. pen., propone, nella sostanza, censure interamente versate in fatto. Il ricorrente sollecita un diverso apprezzamento degli elementi di prova da sovrapporre a quello, non manifestamente illogico ,del Tribunale di sorveglianza che ha desunto il rischio di recidiva specifica, correttamente inteso quale pericolo concreto di riallacciare i rapporti con l'associazione per la quale era intervenuta condanna, da una pluralità di elementi sintomatici ed in particolare: dal ruolo di rilievo svolto dal condannato nel sodalizio mafioso di appartenenza, per un lungo periodo (portavoce del capofamiglia di Porto Empedocle); dall'assenza di rivisitazione critica durante il periodo di carcerazione; dall'epoca recentissima di sottopozione alla misura che non aveva consentito una osservazione duratura, anche attraverso il coinvolgimento in percorsi di educazione alla legalità.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 marzo 2